La gestione degli appalti all’interno di un’industria siderurgica di media grandezza (art. 7 D. Lgs. 626/94)
Autore: | Mangano G.; Doret R.; Dal Maso F.; Grion L.; Gucciardi L.; | Anno: | 2005 |
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Descrizione: | L’art. 7 del D.Lgs 626/94 prende in considerazione, definendola, la forma di appalto contratto d’opera promiscuo, ovvero quell’appalto (ma anche del lavoro autonomo), avente ad oggetto la realizzazione di opere o di servizi che si svolgono all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, caratterizzato dalla presenza di appaltatori o lavoratori autonomi che operano a contatto con il datore di lavoro committente. Il concetto di promiscuità alla quale è collegata l’obbligatoriètà degli adempimenti di cui l’art. 7 va, in ogni caso, riferito al luogo di lavoro, inteso non nel senso topografico, bensì nel senso che l’attività dell’appaltatore riguarda un settore dell’organizzazione tecnica propria dell’attività dell’impresa del datore di lavoro, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo. L’art. 7 del D.Lgs 626/94, riferendosi ai due protagonisti tradizionali dell’appalto promiscuo (il datore di lavoro committente e l’impresa appaltatrice e/o prestatore d’opera autonomo) , è, quindi, fondamentalmente impostato per risolvere il problema della compresenza di più strutture organizzate di lavoro, siano esse costituite da prestatori dipendenti o autonomi, nel medesimo “spazio lavorativo” e non solo nel medesimo stabilimento o nella medesima struttura. In particolare le problematiche che possono generarsi nella gestione degli appalti art. 7 Dlgs 626/94 sono:
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